sabato 14 novembre 2009

Elezioni al Tar, il sindaco traballa

Elezioni al Tar, il sindaco traballa



Gabriele Coltro - il Gazzettino
Sabato 14 Novembre 2009,

Sconfitto per soli 11 voti. Massimo Campagnolo - 1.377 preferenze contro le 1.388 di Claudio Chiarello - ha impugnato le elezioni. Si è rivolto al tribunale amministrativo regionale chiedendo l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti. Per un pasticcio accaduto nella sezione n. 1, dove i componenti del seggio hanno utilizzato per le operazioni di voto le copie delle liste elettorali consegnate al momento dell’insediamento e non le liste sezionali maschili e femminili vidimate dall’apposita Commissione Circondariale. Nel ricorso Campagnolo, che è assistito dall’avvocato Roberto Carfagna, si è unita anche Simonetta Bacchin.

L’anomalia evidenziata da Campagnolo emerge chiaramente dalla comunicazione inviata alla Prefettura il 10 giugno scorso dall’Ufficio elettorale del Comune. Da un successivo controllo il candidato sconfitto ha potuto constatare l’assenza sulle liste sezionali di qualsiasi annotazione circa le modalità di identificazione degli elettori e la mancanza della firma dei membri dell’ufficio elettorale che attestassero che tutti o parte degli elettori elencati avessero votato.

Secondo Campagnolo ciò costituisce una violazione dei principi di strumentalità delle forme e di personalità del voto. Il mancato utilizzo delle liste vidimate dall’apposita Commissione da parte dei componenti del seggio e il mancato espletamento delle incombenze relative alla identificazione dei votanti da parte degli scrutatori impedisce secondo i ricorrenti il controllo della regolarità, anche mediante l’accertamento delle correlative responsabilità. Il che determinerebbe la nullità delle operazioni elettorali.

Non solo. La preventiva vidimazione delle liste elettorali ad opera della Commissione Circondariale garantisce e certifica quali sono coloro che hanno effettivamente diritto al voto e anche l’omissione di tale incombente determinerebbe la nullità delle operazioni elettorali. Infine, la puntuale osservanza di tutti i precetti contenuti nel testo unico delle leggi elettorali appare sul piano logico indispensabile a realizzare lo scopo per cui la norma stessa è preordinata: cioè impedire le sostituzioni di fogli nelle liste elettorali e garantire la conservazione delle liste effettivamente adoperate per la votazione.

Le motivazioni del ricorso non sono parse ai giudici amministrativi affatto campate per aria. Tant’è che il collegio giudicante presieduto da Angelo De Zotti ha ritenuto essenziale l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eletti. Perchè se il ricorso fosse accolto, non solo il sindaco ma pure l’intero consiglio comunale dovrebbe essere rimandanti a casa e le elezioni andrebbero rifatte. Il Tar ha ordinato a Campagnolo di notificare il ricorso a tutti gli eletti entro venti giorni. Inoltre, ha ordinato al dirigente dell’Ufficio Elettorale della Prefettura di acquisire copia dell’esemplare delle liste elettorali utilizzato nelle operazioni di voto dai componenti del seggio "incriminato" e inviato al Tribunale di Padova, nonchè la copia vidimata dalla Commissione Circondariale onde procedere al raffronto.

Il Gazzettino, mercoledì 2 dicembre

Scrivo con riferimento all’articolo apparso il 14 novembre u.s. alla pagina n. 23 del Gazzettino di Padova. Il titolo, "Elezioni al Tar, il sindaco traballa", ha una autonoma efficacia suggestionante ed è tale da indurre i lettori a ritenere che la mia carica pubblica sia in serio pericolo. La lettura dell’intero articolo mi porta a ritenere che l’autore abbia agito quale cassa di risonanza delle opzioni diffamatorie dei miei avversari politici. Le espressioni dubitative usate nel titolo sono più che eloquenti. Inoltre il testo dell’articolo (mi riferisco in particolare a quanto scritto dall’ultimo capoverso della seconda dell’articolo) fornisce notizie assolutamente false.
Nella sentenza interlocutoria resa dal Tar non si legge in alcuna parte che il ricorso del sig. Campagnolo sia fondato. Anzi, il Tar ha rilevato una macroscopica deficienza nella notifica del ricorso introduttivo che, ex lege, doveva essere notificato fin da subito a tutti i consiglieri eletti ed ha all’evidenza escluso che le conseguenze auspicate dai ricorrenti per l’ipotesi di mancata osservanza di alcune mere formalità possa invalidare il risultato elettorale che mi ha assicurato l’onore di divenire sindaco di Cervarese Santa Croce. Se infatti il Tar avesse ritenuto fondata la costruzione giuridica avversa, non avrebbe di certo ordinato l’acquisizione delle liste depositate presso il Tribunale di Padova per il raffronto con quelle conservate presso la casa comunale. A riprova rilevo che gli incombenti istruttori disposti dal Tar erano stati richiesti da me e dalla amministrazione comunale, costretta a dover sostenere rilevanti costi di difesa legale, costi che, evidentemente, ricadranno su tutti i cittadini di Cervarese Santa Croce. Conoscendo la sentenza del Tar, posso affermare come quanto apparso nell’articolo non corrisponda al vero.
La frase "le motivazioni del ricorso non sono apparse ai giudici amministrativi affatto campate per aria" è evidentemente stata scritta su suggerimento dei ricorrenti desiderosi di gettare discredito ed insinuare dubbi sulla mia persona e sulla mia integrità politica con subdoli espedienti.
*Sindaco di Cervarese Santa Croce


Il sindaco di Cervarese dimostra una scarsa conoscenza dei meccanismi dell’informazione: pensare che un giornalista scriva "su suggerimento" di qualche consigliere comunale è ridicolo, oltre che diffamatorio. Oltretutto, il giornalista in questione non ha il piacere di conoscere nè il sindaco, nè alcun altro esponente politico di Cervarese: si è limitato a riportare quanto deliberato dalla sentenza del Tar del Veneto (sezione Terza) del 10 novembre scorso che ha richiesto l’integrazione della documentazione elettorale non ritenendo - di conseguenza - campato in aria il ricorso. In attesa della decisione finale del Tar, definire "traballante" la situazione è quantomeno oggettivo.

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